Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31095 - pubb. 23/04/2024

La competenza territoriale in caso di nomina dell’esperto per la valutazione della quota di partecipazione degli eredi del socio deceduto

Tribunale Napoli, 14 Marzo 2024. Pres., est. Pica.


Tribunale – Morte socio – Nomina esperto – Valutazione partecipazione – Arbitratore – Competenza territoriale – Fattispecie



In ipotesi di decesso di un socio di una società a responsabilità limitata il cui statuto preveda la liquidazione della quota agli eredi sulla scorta di una valutazione effettuata da un “… esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società”, la nomina dell’esperto non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa perché l’esperto va ricondotto alla figura dell’arbitratore, tant’è che la sua stima non ha valore decisorio per le parti (come si desume dall’art. 1349 c.c., richiamato dall’art. 2473 c.c.), per cui deve ritenersi ragionevole (e rispondente ad evidenti principi di economia processuale) che le parti possano validamente pattuire l’attribuzione della nomina all’autorità giudiziario del luogo reputato più opportuno e tale scelta da vita ad una competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c.. rientrando la procedura di nomina dell’esperto nell’ambito dei procedimenti camerali.


Del pari non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la nomina dell’esperto per la valutazione della quota a liquidarsi agli eredi nel caso in cui lo statuto nulla dispone a riguardo, limitandosi genericamente a prevedere che “gli altri devono liquidare la quota agli eredi al prezzo da determinarsi al valore e/o prezzo che la quota risulterà avere sulla base dell'ultimo bilancio e/o situazione patrimoniale depositati e/o comunicati ovvero sulla base di quanto eventualmente deliberato dai soci all'unanimità in ogni tempo, salvo il caso (da deliberarsi dalla maggioranza pro quota dei soci) che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano “, in quanto la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3°, c.c. per il caso del recesso del socio non può trovare applicazione in via analogica all’ipotesi di morte di uno dei soci posto che non c’è alcuna lacuna da colmare. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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